Recenti pronunce in tema di "Causa di Servizio" - Carabinieri e Polizia di Stato - T.A.R. Umbria 359/2014 e T.A.R. Palermo 373/2014

Creato Lunedì, 02 Marzo 2015 18:24
Ultima modifica il Martedì, 10 Marzo 2015 14:42
Pubblicato Lunedì, 02 Marzo 2015 18:24
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In tema di cause di servizio, si propongono due recentissime pronunce del Tribunale Amministrativo. La prima è la sentenza n.  359/2014 della I sezione del TAR Umbria e la seconda è la sentenza n. 373/2014 del Tar di Palermo.  Entrambe le pronunce si esprimono favorevolmente sul delicato tema del riconoscimento della causa di servizio - con relativo indennizzo - in favore degli appartenenti alle forza dell'ordine ed in generale alle forze armate. In entrambe le fattispecie, i protagonisti della vicenda si rivolgevano al TAR di competenza per opporsi ai decreti del Comitato di Verifica che non aveva riconosciuto loro la c.d. "causa di servizio" e di conseguenza nessun indennizzo ad essa collegato. Ricorrendo al Tribunale Amministrativo, i protagonisti delle due vicende giudiziarie hanno cercato di dimostrare - riuscendoci - che determinate infermità vanno riconosciute in dipendenza del lavoro stressante, sia come causa principale sia come concausa laddove la prima non sia stata determinante. Il primo caso riguardava un Agente di Polizia che aveva svolto per anni prevalentemente servizio di "addetto alle volanti" e di "addetto al servizio di scorta" per personalità di vario genere tra cui anche Magistrati.  Tale Agente di polizia, colpito da una patologia ischemica, si era visto negare dal Comitato di Verifica, il riconoscimento della "causa di servizio". Il Ministero dell'Interno aveva infatti assunto che non c'era alcun collegamento tra questo particolare servizio dante luogo ad uno stress psico-fisico e la malattia poi insorta, sicché aveva negato l'invocata concessione dell'equo indennizzo. La seconda fattispecie, invece, riguarda la vicenda di un Vice Brigadiere dei Carabinieri che aveva avuto compiti prevalentemente di "pronto intervento" e che era stato colpito da una ischemia. Relativamente al primo caso, il TAR Umbro, annullando il decreto di disconoscimento del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha finalmente riconosciuto l'invocata causa di servizio sottolineando che la patologia era da collegarsi alle abitudini di vita del soggetto ed alle particolari quanto abnormi responsabilità ed eccezionali disagi del militare che aveva chiesto il trattamento privilegiato da rapportare a queste infermità. In sede istruttoria i Giudici amministrativi hanno effettuato la c.d. verifica tecnico sanitaria ricorrendo al Direttore della Sezione di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Perugia e avendo ricevuto ampia relazione dallo stesso, con il riconoscimento del collegamento tra lavoro disimpegnato e patologia ischemica sopravvenuta, ha accolto la richiesta dell'interessato. Queste due sentenze hanno una particolare rilevanza nel panorama generale delle infermità da riconoscere (e non da disconoscere) e si segnalano perché l'Amministrazione Militare, attraverso il Comitato di Verifica, tende quasi sempre ad una minimizzazione delle richieste avanzate. Si ritiene che una maggiore attenzione, anche a questa giurisprudenza, eviterebbe un allargamento del contenzioso che proprio nel settore militare si va recentemente ampliando in maniera sempre più crescente.

 Avv. Giuseppe Frate